Incipit

Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)

L’attività di intermediazione finanziaria è regolata dalla direttiva MiFID.

La MiFID concerne soltanto alcuni prodotti quali azioni, obbligazioni, derivati e quote di fondi d’investimento. Non si riferisce quindi a depositi o prestiti, né a prodotti assicurativi. Per i prodotti a cui si riferisce la MiFID le Banche possono offrire servizi quali la gestione degli investimenti per conto del cliente, consulenza in materia di investimenti o l’acquisto e la vendita di prodotti finanziari.

Uno degli obiettivi principali della direttiva è l’armonizzazione della tutela degli investitori a livello europeo. La MiFID stabilisce tre principi fondamentali che si applicano alle imprese che svolgono attività d’investimento.

Essi sono:

  • Agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio i clienti e curare i loro interessi. Questo principio protegge il cliente nei confronti di una banca che, in quanto esperto del settore, si trova in una posizione più forte rispetto al risparmiatore.
  • Fornire informazioni appropriate, complete, corrette, chiare e non fuorvianti. Questo principio aiuterà il cliente a capire i prodotti e i servizi, permettendogli di prendere decisioni informate nella certezza di non ricevere informazioni parziali o ingannevoli.
  • Offrire dei servizi che tengano conto della situazione individuale del cliente. Questo principio garantisce che gli investimenti corrispondano al profilo di rischio dell’investitore ed alle sue esigenze.

Si mettono a disposizione dei soci e della clientela i documenti inerenti la citata direttiva.

 
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